Startup e PMI Innovative sono al centro dell’attenzione del legislatore italiano, dei professionisti e degli stessi imprenditori, che cercano di comprendere le opportunità che si nascondono dietro un termine diventato così di moda, ma anche tanto inflazionato da generare confusione anche in chi si occupa professionalmente di impresa.
Per poter comprendere meglio le scelte alla base della normativa italiana e, soprattutto, quali siano i concreti vantaggi e le agevolazioni previste abbiamo organizzato un seminario in collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti di Brindisi, dedicato proprio alle Startup e PMI innovative e alle conseguenti opportunità per chi professionalmente è interessato a questi argomenti, che si è tenuto lo scorso venerdì 29 aprile.
Aspetti Fiscali delle Startup e PMI innovative
La prima parte del seminario, a cura del dott. Pierluigi Di Micco, specialist in start up e commercialista dell’Odcec di Napoli, è stata dedicata alla parte fiscale e ad alcune previsioni normative e agevolative spesso sconosciute a gran parte dei professionisti.
Si è in particolare evidenziato come grande rilevanza, in chiave innovativa – e di conseguenza agevolativa – sia stata data alle spese in ricerca e sviluppo, sia per le startup che per le PMI innovative. Esse costituiscono, infatti, uno dei requisiti alternativi che la legge impone per ottenere – e mantenere – lo status di “startup o PMI innovativa” e sono uno dei più utilizzati da parte dei soggetti interessati.
Interessanti anche le previsioni che consentono un risparmio d’imposta di rilievo per chi decide di investire in questa tipologia di imprese, considerato che le persone fisiche possono detrarre dalle imposte dal 19% al 25%, mentre le imprese hanno diritto ad una deduzione dal 20% al 27% a seconda della specifica tipologia di startup o PMI partecipata (per queste ultime però è necessario che non si siano superati i primi sette anni di vita, tranne alcune eccezioni).
Il dott. Di Micco ha anche affrontato il tema della “certificazione del bilancio” ai fini dell’iscrizione delle PMI innovative nell’apposito registro, risolta dal MISE nel senso che la PMI deve far approvare la relazione di revisione da parte dell’assemblea dei soci per poter ottenere l’iscrizione nell’apposito registro.
Una normativa dalle mille interpretazioni
La seconda parte del seminario, a cura dell’avv. Stefano Narducci, presidente dell’Associazione Startup Club ed esperto di startup e di innovazione, è stata dedicata alla normativa in materia e ai “pericoli” che si annidano in essa.
Si è partiti dalla visione e dalla mission legislativa per esplicare, punto per punto, le non chiarissime disposizioni in materia, che creano non poche difficoltà soprattutto in relazione al riferimento ai termini “innovazione” ed “alto valore tecnologico” contemplate in relazione ai prodotti o servizi realizzati dalle startup.
A fronte di una norma quasi “in bianco” è evidente come si pongano non pochi problemi per l’interprete – commercialista e avvocato in primis – che è chiamato a stabilire se una startup, o meglio l’oggetto sociale esclusivo o prevalente della stessa, possa qualificarsi nel senso indicato dalle disposizioni di legge.
Fra le agevolazioni e i vantaggi è stato dato particolare risalto al “work for equity”, utilizzabile a favore sia di dipendenti e collaboratori, sia di professionisti esterni e alle deroghe al diritto societario, che oggi concedono anche a questa tipologia di imprese vantaggi solitamente riconosciuti alle sole s.p.a..
Una delle novità assolute della legge in materia è costituita dal c.d. “equity crowdfunding”, disciplinato in Italia in anticipo rispetto al resto del mondo, strumento attraverso il quale le startup e PMI hanno la possibilità di raccogliere capitale di rischio online, utilizzando una delle piattaforme autorizzate dalla Consob. L’intervento si è concluso con una carrellata su alcuni significativi pareri del MISE, che allo stato dell’arte costituiscono linee guida fondamentali ai fini della corretta interpretazione della normativa.
L’Equity Crowdfunding pronto a decollare definitivamente?
Il terzo intervento, a cura del dott. Pasquale Stefanizzi dell’Università del Salento, esperto di crowdfunding e finanza d’impresa, ha delineato tutte le opportunità finanziarie offerte dal mercato e dalla normativa alle startup e PMI innovative, partendo dalla “corsia preferenziale” prevista per i finanziamenti bancari garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia, per poi dedicare la parte preponderante dell’intervento al crowdfunding in tutte le sue forme, compresa quella “equity based” di cui si è detto poc’anzi.
Quest’ultimo si appresta ad ampliare le possibilità concrete di utilizzo in virtù delle modifiche recenti apportate al regolamento Consob, fra cui quelle che consentono la profilazione degli investitori direttamente da parte delle piattaforme e l’altra, che consente sia alle PMI innovative (oltre alle già ammesse startup), sia alle società che investono prevalentemente in startup e PMI innovative di “quotarsi” sulle piattaforme di equity.
Contratti fra startup e investitori: istruzioni per l’uso
Ha concluso il seminario l’intervento dell’avv. Antonia Verna, legale esperta di startup ed M&A, che ha assistito in carriera diversi investitori, da business angels a venture capitalist, in operazioni su startup.
L’avvocato ha chiarito in modo puntuale le differenze tra i diversi strumenti giuridici utilizzati a fini di investimento, partendo dal “term sheet”, per proseguire con “contratti di investimento” e “patti parasociali”, termini che man mano stanno entrando nella terminologia comune del settore.
Quello che ha brillantemente evidenziato Antonia Verna è stata la necessità di adattare non solo gli strumenti in questione, ma soprattutto il loro contenuto, alle circostanze concrete, tenendo conto degli effettivi rapporti fra le parti e degli importi da investire.
Pensare, infatti, che il contratto di investimento di un grosso fondo di venture capital si possa utilizzare in modalità “copia-incolla” in qualsiasi operazione di investimento – anche piccola – è lontano anni luce dalla realtà e rischia spesso di far saltare gli affari, complicando notevolmente i rapporti fra le parti.
La relazione si è quindi conclusa con la disamina di alcune delle clausole più interessanti e ampiamente utilizzate in questo tipo di contrattualistica, che nascono principalmente con la funzione di semplificare i rapporti fra le parti, tutelare gli investimenti e, in particolare, offrire una preferenza di rimborso a favore degli investitori che hanno creduto nei progetti prima che tanti altri se ne accorgessero.
Dal link che segue puoi viualizzare le slides utilizzate dai relatori durante i loro interventi >> Slides Seminario Odcec Brindisi “Startup e PMI Innovative” <<