La normativa sulle startup innovative per rilanciare l’Italia
Sul finire del 2012, mentre la crisi economica si faceva sempre più pressante, il Governo Monti decise di introdurre in Italia una normativa dedicata a quella parte di imprese “tecnologiche e innovative” ritenute in grado di rilanciare il Paese. Nacque così la normativa sulle c.d. “startup innovative”, che ha consentito in circa due anni di avere più di 2.500 imprese iscritte nel registro.
La sezione speciale del registro delle imprese e la definizione normativa
E’ stata infatti creata una sezione speciale nel registro delle imprese dedicata a questa particolare tipologia di imprese, caratterizzate da alcune peculiarità che lo stesso legislatore chiede loro di mantenere nel tempo per conservare l’iscrizione e di conseguenza le agevolazioni previste, alcune delle quali di sicuro interesse ai fini gestionali.
Proviamo a vedere, innanzitutto, quando un’impresa può definirsi “startup innovativa”.
La definizione, piuttosto generica e poco puntuale, è contenuta nell’art. 25 del D.L. n. 179/2012, che qualifica in tal senso le società di capitali, di diritto italiano o Societas Europaea, che ha sede principale dei propri affari e interessi in Italia (anche mediante una sede secondaria), che non è costituita da più di 48 mesi alla data di entrata in vigore della legge, che ha un valore della produzione non superiore ai 5 milioni di euro, non distribuisce utili ed ha, requisito principale ai fini della sua qualificazione, “quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”.
Quest’ultima parte, che dovrebbe essere quella pregnante per definire al meglio questo tipo di società, dice tutto e niente, lasciando la palla all’interprete e al mercato.
La startup innovativa “turistica” entra in vigore nel 2015
Da ultimo, con entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2015, è stata introdotta una nuova tipologia di startup innovativa, quella “turistica”, che dovrebbe unire alle peculiarità tecnologiche e innovative quelle propriamente turistiche.
La definizione, anche in questo caso, rimane alquanto fumosa riguardo all’oggetto esclusivo o prevalente: “[…] la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Tali servizi devono riguardare la formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l’associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio; l’offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta, l’organizzazione, la razionalizzazione nonché l’elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico; l’elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio nonché lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell’offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti nel territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione”.
In sostanza si cerca di portare il vantaggio competitivo offerto dalle nuove tecnologie in senso lato in ambito turistico, attraverso quegli strumenti che possono servire a colmare il gap anche delle realtà che il legislatore ritiene siano rimaste un po’ indietro. Non a caso, infatti, cita “musei”, “uffici turistici”, “agenzie di viaggio” e “imprese turistiche”.
I requisiti ulteriori per essere e restare “startup innovativa”
Gli altri requisiti previsti dalla legge devono sussistere sia alla costituzione che per tutta la durata della vita della startup innovativa. Si tratta di requisiti alternativi fra loro, per cui è utile individuarli. Troviamo quindi:
- spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione;
- l’impiego come dipendenti o collaboratori, in misura uguale o superiore ad un terzo del totale, di dottori di ricerca o dottorandi ovvero che abbiano svolto attività di ricerca certificata;
- titolari, depositari o licenziatari di diritti relativi a software ovvero brevetti e comunque privative industriali.
E’ importante sottolineare che la sussistenza dei requisiti viene autodichiarata dall’amministratore della società, che deve confermare il suo persistere anno dopo anno.
Ciò implica l’assunzione di una particolare responsabilità sotto il profilo legale, che non va trascurata. Nel momento in cui dovessero esserci controlli e verifiche in ordine ai predetti requisiti, la loro insussistenza si riverserebbe sulla società ma soprattutto sul suo amministratore, qualora avesse dichiarato il falso.
Gli speciali vantaggi previsti per le startup innovative
Abbiamo evidenziato i requisiti principali previsti dalla legge perché una società di capitali possa qualificarsi come “startup innovativa”. Adesso entriamo nel vivo delle misure agevolative che la stessa normativa ha previsto a vantaggio di questa particolare categoria di società.
Innanzitutto c’è un’agevolazione che riguarda la fase di costituzione. Infatti, la startup innovativa non pagherà i diritti camerali annuali e alcuni altri oneri previsti dall’iscrizione nel Registro delle Imprese.
Nel caso in cui venga costituita in forma di srls (srl semplificata), essendo dotata di statuto standard e di soli soci persone fisiche, essa non avrà alcun onere notarile da sostenere: l’atto costitutivo sarà redatto gratuitamente dal notaio, salvi gli altri costi eventualmente e diversamente previsti dalla legge vigente al momento della costituzione.
Altri specifici benefici civilistici e in materia di lavoro
Vengono disapplicati altri oneri civilistici, come quelli concernenti la ricapitalizzazione in caso di perdite, la creazione di categorie di azioni con diritti diversificati, l’offerta al pubblico delle quote di partecipazione (c.d. equity crowdfunding), la disapplicazione del regime fiscale proprio delle società di comodo in perdita sistematica.
Inoltre non è prevista la fallibilità delle startup innovative, per cui, laddove si dovesse verificare un sovraindebitamento, lo strumento giuridico da adottare sarà quello di gestione della crisi da sovraindebitamento e nessun altra procedura concorsuale prevista dalla nostra normativa.
Interessanti anche le agevolazioni in materia di lavoro. Infatti, contratti flessibili come quelli a tempo determinato potranno essere prorogati oltre i termini di legge e costituiranno la regola per la startup innovativa, diversamente da quanto previsto per le società di natura diversa. Un contratto a tempo determinato con la stessa startup potrà durare fino a 48 mesi per ogni singolo lavoratore.
Strumenti previsti per la remunerazione di dipendenti, collaboratori e professionisti esterni
I dipendenti e i collaboratori potranno ricevere stock options in ragioni dei risultati raggiunti e della collaborazione prestata.
Inoltre, sia essi che i professionisti esterni, potranno essere retribuiti anche con quote di capitale anziché con denaro liquido. Si tratta dell’innovativa formula chiamata “work for equity” che consente alla startup di “barattare” percentuali del capitale sociale con prestazioni lavorative e professionali, importanti soprattutto nella prima fase di vita, quando la liquidità è carente e sono le risorse umane e la qualità del lavoro messo in campo spesso a fare la differenza.
In questo modo gli stessi collaboratori e professionisti potranno essere incentivati ad investire in quelle realtà considerate con maggiore potenziale di crescita, con la possibilità di avere fra le mani quote che a distanza di qualche anno possono valere una fortuna. L’esempio di startup come Facebook, per citare quella più nota di rapida e rilevante crescita, è sotto gli occhi di tutti. Queste quote non sono tassate, il che le rende appetibili anche sotto il profilo fiscale.
La startup innovativa che assuma personale altamente qualificato avrà inoltre accesso ad un canale privilegiato che le consentirà di ottenere “credito d’imposta” in forza di tale investimento in capitale umano.
Le agevolazioni di natura fiscale per le startup innovative
Oltre alle agevolazioni che abbiamo poc’anzi indicato, le startup innovative hanno un particolare appeal per gli investitori.
Non è un caso che negli ultimi anni, anche nel nostro Paese, piuttosto arretrato in tal senso, siano nate associazioni e network di Business Angels e si stiano sviluppando sempre più fondi di Venture Capital. La ragione è anche di natura fiscale, con un regime ancor più favorevole per chi investe nelle startup innovative “a vocazione sociale” e in quelle “che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico”.
La misura dell’incentivo per gli investitori cambia a seconda della tipologia di startup oggetto dello stesso e della tipologia di investitore.
Le diverse misure previste per persone fisiche e giuridiche
Per i soggetti IRPEF, quindi persone fisiche, è prevista una detrazione fiscale sull’imposta lorda pari al 19%, elevabile al 25% se si tratta di startup a vocazione sociale ovvero del settore energetico. A titolo di esempio, considerato che la persona fisica può investire fino ad un massimo di 500.000 euro ottenendo la suddetta detrazione, nel caso in cui si investa detta somma potrà ottenere un risparmio di imposta annuale pari a ben 95.000 euro.
Per i soggetti IRES, quindi parliamo di società di capitale come per esempio le srl, l’investimento in startup innovative darà diritto ad una detrazione fiscale standard del 20%, elevabile al 27% per investimenti in startup a vocazione sociale ovvero del settore energetico.
In questo caso l’investimento complessivo non deve essere superiore a 1.800.000 euro, da cui deriverà una detrazione fiscale sull’imposta sul reddito della società pari nel massimo a 360.000 euro.
E’ evidente che si tratta di un risparmio fiscale davvero consistente per società solide e in attivo, che continuano a fare utili nonostante la crisi.
Risorse Utili
– La Guida interattiva predisposta dal Registro delle Imprese
– Lo Speciale della Camera di Commercio di Milano
– La Guida del Sole 24 Ore alle agevolazioni fiscali per le startup innovative
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